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Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 12/08/2026 – Ulteriore modifica e parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/08/2026

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Ulteriore modifica e parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/08/2026 – Riapertura temporanea e condizionata al transito veicolare e pedonale della str

Data :

12 agosto 2026

Categorie:
Protezione Civile
Ordinanza contingibile e urgente n. 58 del 12/08/2026 – Ulteriore modifica e parziale revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 57 del 07/08/2026
Municipium

Descrizione

Si informa la cittadinanza che è stata emanata l'ordinanza n. 58 del 12/08/2026, che si allega per la presa visione

  • 1. RIAPERTURA TEMPORANEA
    A decorrere da giovedì 13 agosto 2026 e fino a revoca, è consentito il transito veicolare e pedonale, secondo le modalità e le limitazioni della presente ordinanza, sulla:
     strada comunale Frontale–Fumero, nel tratto compreso tra il civico n. 131/A della Frazione Frontale e la località Fontanaccia;
     V.A.S.P. SV672 “Strada Val di Rezzalo”;
     V.A.S.P. SV668 “Strada Alpe Boero”.
    La riapertura è da intendersi esclusivamente quale riapertura temporanea, controllata e condizionata e non costituisce attestazione del definitivo superamento delle condizioni di rischio connesse all'evento franoso verificatosi in data 29/07/2026.
    2. FASCE ORARIE DI APERTURA
    Il transito è consentito esclusivamente nelle seguenti fasce orarie:
    dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00
    di ogni giorno, a decorrere dal 13/08/2026 e fino a revoca, salvo la sospensione automatica prevista dall'ordinanza
    Al di fuori delle suddette fasce orarie la viabilità è da considerarsi interdetta al transito pedonale e veicolare.
    3. PRESIDIO DELLA VIABILITÀ
    Durante le fasce orarie di apertura, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, il transito sarà effettuato con presidio della Polizia Locale e della Protezione Civile.
    4. LIMITAZIONE DELLA MASSA DEI VEICOLI
    Il transito veicolare è consentito esclusivamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate.

Ultimo aggiornamento: 13 agosto 2026, 15:16

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