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Parziale revoca dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 56 del 02/08/2026 ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000

Disciplina temporanea del transito veicolare sulla strada comunale Frontale–Fumero e sulla V.A.S.P. sv672 “Strada Val di Rezzalo”. Conferma chiusura strada V.A.S.P. sv668 “Strada Alpe Boero”.

Data :

10 agosto 2026

Categorie:
Protezione Civile
Parziale revoca dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 56 del 02/08/2026 ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 267/2000
Municipium

Descrizione

Si informa la cittadinanza che è stata disposta parziale revoca dell'ordinanza contingibile e urgente n. 56 del 02/08/2026, esclusivamente per consentire il transito veicolare e pedonale, in deroga al divieto precedentemente disposto, sulle seguenti viabilità:

  • strada comunale Frontale–Fumero – nel tratto dal compreso tra il civico n.131/A della Frazione Frontale alla Località Fontanaccia;
  • strada agro-silvo-pastorale V.A.S.P. SV672 denominata “Strada Val di Rezzalo”.

alle seguenti condizioni:

  • il transito è consentito esclusivamente ai veicoli a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate;
  • il transito è consentito tutti i giorni esclusivamente nelle fasce orarie:
    • dalle ore 17:00 alle ore 19:00;
  • il transito dovrà avvenire con presidio della Polizia Locale, secondo le modalità operative dalla stessa definite, con l’ausilio della Protezione Civile;
  • nel tratto interessato dal dissesto in località Dossi, il transito dovrà avvenire esclusivamente secondo il percorso individuato dalla segnaletica e dalle opere provvisionali predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale.

Resta confermato il divieto di transito veicolare e pedonale sulla:

  • V.A.S.P. SV668 denominata “Strada Alpe Boero”, che rimane interdetta al transito fino a nuova disposizione;

La deroga al transito è automaticamente sospesa, senza necessità di ulteriore ordinanza, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

  • allerta della Sala Operativa Regionale di Protezione Civile con livello di criticità rossa, arancione o gialla per la zona omogenea IM-03 (SO) Alta Valtellina, per rischio temporali o idrogeologico;
  • presenza di precipitazioni intense, temporali o rovesci intensi;
  • accertamento di nuovi fenomeni franosi, movimenti del versante, caduta di materiale, alberi o altri elementi potenzialmente pericolosi;
  • qualsiasi altra situazione di pericolo accertata dagli uffici comunali competenti o dagli organi di vigilanza;

Il divieto di transito si applica immediatamente dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente punto, senza necessità di specifico nuovo provvedimento.
Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 52 del 29/07/2026, n. 55 del 01/08/2026 e n. 56 del 02/08/2026 non espressamente modificate dal presente provvedimento.

Ultimo aggiornamento: 10 agosto 2026, 12:16

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